Verifica sull’abitatività per il regime Imu sul fabbricato rurale

Di
Carmelo Finocchiaro
|
27 Gennaio 2024

Può essere considerato come immobile strumentale, e quindi con Imu agevolata o pari a zero, se viene utilizzata come abitazione dei dipendenti agricoli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un numero di giornate superiore a 100

di Pasquale Mirto

La domanda
Un fabbricato rurale di un podere già al Catasto Terreni, ora all’urbano, per il quale l’agenzia delle Entrate riconosce la sussistenza dei requisiti di ruralità viene sottoposto a tassazione Imu da parte del Comune. L’ente adduce tra l’altro che deve essere utilizzato da coltivatori ecc. Senza tener conto del rapporto di strumentalità così come chiarito dal Mef. È corretto l’operato del Comune?
A. T. Firenze

La risposta dipende dal tipo di fabbricato. Per la definizione dei fabbricati rurali occorre fa riferimento all’articolo 9, comma 3 e comma 3-bis, del Dl 557/1993. Il comma 3 detta la definizione di fabbricato rurale abitativo, mentre il comma 3-bis detta la definizione di fabbricato rurale strumentale. In generale la normativa Imu prevede un regime agevolativo, sotto forma di aliquota massima pari all’1 per mille, riducibile a zero, solo con riferimento ai fabbricati rurali strumentali. Per le abitazioni rurali non sono previste agevolazioni, per cui, se il fabbricato rurale è anche abitazione principale del possessore sconterà il regime impositivo previsto per l’abitazione principale; diversamente, come nel caso di abitazione data in affitto unitamente al terreno, sconterà l’aliquota ordinaria. Occorre però precisare che l’abitazione può essere considerato come immobile strumentale se viene utilizzata come abitazione dei dipendenti agricoli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un numero di giornate superiore a 100. Se si tratta di fabbricato rurale strumentale, accatastato in categoria D/10, o altra categoria catastale con annotazione di rurale, si applicherà il regime agevolato Imu, indipendentemente dal fatto che il fabbricato sia effettivamente utilizzato per l’attività agricola, essendo onere del Comune attivare la procedura per sollecitare il riaccatastamento nella categoria corretta, ai sensi dell’articolo 1, comma 336, legge 311/2004.

Fonte: Fisco -il Sole 24 ore

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