Default Banche, i documenti devono essere a disposizione. Bankitalia non puo’ rifiutarsi.

Di
Carmelo Finocchiaro
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13 Giugno 2018

Banca d’Italia più trasparente. I documenti dei procedimenti di vigilanza sulle singole banche in default sono da mettere a disposizione degli interessati, anche se non hanno ancora iniziato una causa. È, infatti, da tutelare l’interesse a vagliare le carte per decidere, poi, con più consapevolezza, se iniziare un giudizio contro l’autorità di vigilanza.

Queste le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, presentate il 12 giugno 2018, nella causa C 594/16, che coinvolge un cittadino italiano e la Banca d’Italia.

Se i giudici del Lussemburgo accogliessero questa impostazione, ci sarebbe l’obbligo per gli istituti di vigilanza di mostrare anticipatamente a loro potenziali avversari le loro carte utilizzabili nei loro confronti. Nel caso concreto i fatti sono i seguenti. Il titolare di un conto corrente presso una banca, sottoposta a una procedura di liquidazione coatta amministrativa, ha perso ben 81 mila euro. A questo punto il correntista ha chiesto alla Banca d’Italia copia dei documenti riguardanti la vigilanza sulla banca interessata. L’obiettivo del correntista era di avere più informazioni possibili per vagliare la possibilità di fare causa alla stessa Banca d’Italia per il danno pecuniario subito a causa dell’ipotetico negligente controllo.

L’istituto di via Nazionale ha negato l’accesso ad alcuni documenti richiesti con la motivazione che questi contenevano informazioni riservate.

Non soddisfatto della risposta il correntista ha presentato ricorso, senza successo, al Tar, appellando poi al Consiglio di Stato (giudizio ancora in corso), che ha chiesto lumi alla Corte di Giustizia Ue.

Il problema è rappresentato dall’articolo 53 della direttiva 2013/36/Ue.

La norma prevede che, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate, in possesso delle autorità di vigilanza, che non riguardino i terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio, possono essere comunicate «nell’ambito di procedimenti civili o commerciali».

In particolare il problema è se ci debba essere necessariamente pendente un processo, civile o commerciale, per poter ottenere copia degli atti e documenti dei procedimenti di vigilanza.

In relazione a questa norma, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia come debba interpretarsi la direttiva e, in particolare, se abbia diritto ad avere copia degli atti di vigilanza della Banca d’Italia una persona che si trova nella situazione del correntista in questione, e cioè che intenda promuovere un’azione di risarcimento danni nei confronti dell’autorità nazionale di vigilanza bancaria, per ottenere il risarcimento del danno pecuniario presuntivamente subito a causa della carente vigilanza, da cui è derivata la liquidazione coatta amministrativa di una banca.

L’avvocato generale propende per la risposta affermativa, poiché nell’articolo 53 «nell’ambito di procedimenti civili o commerciali» dovrebbe essere inteso come «ai fini di procedimenti civili o commerciali». Per ottenere le carte basterebbe il fine della valutazione della possibilità di intentare un’azione nei confronti dell’autorità di vigilanza competente per i danni che una persona sostiene di avere subito a causa del fallimento o della liquidazione di tale ente creditizio.

Quali sarebbero gli effetti nel caso in cui anche la Corte di Giustizia accogliesse questa impostazione? Ci sarebbe l’obbligo per gli istituti di vigilanza di mostrare anticipatamente a potenziali avversari le loro carte utilizzabili contro loro stesse.

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